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Profilo dotangel
Il post non sono riuscito a leggerlo ma il titolo posso commentarlo La raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e' compito del Comune almeno dalle parti nostre! Quindi non capisco che c' entra lo stato, la regione e in parte la provincia!
Link permanente  0 punti 2 voti scritto da dotangel 16133 il 28 mar 11, 13:32:02
Profilo SfahTcheem
Dalle parti tue. Dalle parti nostre c'è una legge regionale che ha spostato tutte le responsabilità degli sversamenti e dei conferimenti che sono gestiti da Provincia e Regione. Solo la raccolta è gestita dal Comune. E il probelma non è la raccolta, of course, è il conferimento.

Ora ti è chiaro o vuoi che ti faccia uno schizzo?
Link permanente  2 punti 2 voti scritto da SfahTcheem 65123 il 28 mar 11, 13:43:11


Profilo dotangel
Lasciamo stare le deroghe, rinvi, proroghe concesse e riconcesse, leggi speciali e normative d'urgenza per non cadere nel solito tegame della ribollita, vedi il DLgs 152/2006 dal art. 195 a salire.

Dalle mie parti il primo responsabile per gestione dei rifiuti è sempre stato il Sindaco. Adesso l'ATO ma sempre in maniera molto ma molto discreta.

Ti ribadisco che il Comune incassa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (detta TARSU) che serve a pagare sia il trasporto che lo smaltimento of course.

Per chiarire la mia non vuole essere la solita polemica sui rifiuti di Napoli ma le cose vanno dette. Inoltre, solo perchè voglio che mi fai uno schizzo, sta storia va avanti da decenni di sindaci che se ne sono sempre sbattuti dei rifiuti!



ART. 198 (competenze dei comuni)

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.
Link permanente  1 punto 1 voto scritto da dotangel 16133 il 28 mar 11, 17:37:07



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