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C'è un utente che non ha molto chiaro l'istituto delle guarentigie.
Ti prometto che, per sdebitarmi, quando diventero presidente del consiglio, ti farò eleggere in parlamento per far approvare un sacco di leggi che mi evitino la galera.
Prova a dire: "mavalaaaa", sentiamo come viene ;)
;-)
E' una prerogativa costituzionale (art.68 comma 1).
Quella garantita dal lodo Alfano è la non processabilità di 4 cariche per ogni tipo di reato commesso al di fuori dell'esercizio della propria funzione (tant'è che oggi Berlusconi è sotto inchiesta per peculato per via delle foto che ritraevano Apicella che scendeva dall'aereo di stato, reato che sarebbe stato commesso nell'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio).
Quindi, se un parlamentare mi desse dello stronzo nell'esercizio delle proprie funzioni, non sarebbe imputabile di diffamazione, nemmeno terminato il suo mandato, mentre se il Presidente della Repubblica uccidesse la moglie non sarebbe processabile fino alla fine del suo mandato.
Mentre l'istituto dell'immunità parlamentare era stato fortemente limitato negli anni di Mani Pulite, per poi essere stato di nuovo introdotto come prima più di prima nel 2003, l'istituto dell'insindacabilità parlamentare per opinioni espresse nell'esercizio della propria funzione esiste da molto tempo, non solo in Italia e non è mai stato abolito.
Wikipedia è un ottimo strumento, anche se a volte va preso con spirito critico, tuttavia, in questo caso, è corretta:
«I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.»[2].
È quindi consentito: sottoporre ad indagini i parlamentari senza richiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza, arrestare il parlamentare in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna e mettere in arresto il parlamentare nel caso in cui sia colto nell'atto di commettere un reato per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Mentre non è consentito all'autorità giudiziaria, senza la preventiva autorizzazione della Camera: sottoporre a perquisizione personale o domiciliare il parlamentare, arrestare o privare della libertà personale il membro del Parlamento ad eccezione di una sentenza irrevocabile o della flagranza, e procedere ad intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni e a sequestro della corrispondenza.
Altra prerogativa dei parlamentari è l'insindacabilità. Il parlamentare non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni (c.d. insindacabilità, art. 68, primo comma, Cost. come modificato dalla Legge cost. 29 ottobre 1993 n.3, che ha anche abolito l'autorizzazione a procedere). In altre parole egli non ha nessuna responsabilità penale, civile, amministrativa o patrimoniale per tali attività. E rispetto ai suoi elettori, è anche esente da "vincolo di mandato".
Secondo la legge n. 140 del 2003 la Camera di appartenza del parlamentare può essere chiamata a pronunciarsi sul fatto che un determinato comportamento rientri o meno nell'ambito di applicazione della insindacabilità. Ove il giudice competente dissenta egli può sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.
L'immunità è concessa al parlamentare in virtù della sua carica pubblica. Qualora egli decada dalla carica, mentre rimane ferma l'insindacabilità relativa al periodo in cui era nell'esercizio delle funzioni (quindi, in sostanza, per le opinioni e per i voti che ha espresso nella sua qualità di parlamentare), cessa la cosiddetta inviolabilità ed il soggetto può tornare a subire i provvedimenti in precedenza soggetti ad autorizzazione.
Sarebbe anche un istituto utile, se la classe politica non ne abusasse.
Dunque i magistrati non devono chiedere nessuna autorizzazione al Parlamento per indagare e chiedere il rinvio a giudizio di un deputato/senatore! Spero sia d'accordo anche tu che questo è quanto preveda la legge approvata nel 1993.. mi pare come ho scritto nel mio 1°commento..non sono sicuro di aver reso trovato il tuo accordo..........una cosa è dover chiedere l'autorizzazione ad indagare e processare altra è, invece, poterlo fare pur potendo Camera e Senato bloccare i giudici approvando un atto nel quale affermano che le contestazioni in questione rientrano nella libertà ed 'insindacabilità' prerogativa dei parlamentari! Spero d'accordo o, per lo meno, chiaro! Ciào
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Se io, parlamentare, esprimo un'opinione, qualunque essa sia, non posso essere processato per quanto ho detto, se lo faccio nell'esercizio delle mie funzioni.
La Corte ha spesso dovuto dirimere questioni riguardanti il confine dell'"esercizio delle funzioni": se faccio un comizio, sto esercitando le mie funzioni? Se vado a Ballarò, sto esercitando le mie funzioni? Se faccio visita a una zona terremotata, sto esercitando le mie funzioni?
Un punto è chiaro: un parlamentare non risponde di ciò che dice di fronte alla legge, se lo fa nell'esercizio delle sue funzioni.
Se io, parlamentare, domani vado a Porta a Porta e dico che la Binetti è mafiosa, che Volonté è un assassino e che Magdi Allam è uno stupratore, un giudice apre un fascicolo su di me, rileva il reato e, a quel punto, la mia camera dovrà votare un'autorizzazione a procedere, e di solito la nega.
Però rispondi con sì o no!
Stiamo parlando di "insindacabilità", non di "immunità".
In ogni disciplina, i termini hanno significati estremamente precisi, e la giurisprudenza non fa eccezione.
Qui è spiegato ampiamente l'istituto: [o_0905.html" title="http://www.giuffre.it/age_files/dir_tutti/archivio/dizionario_0905.html" rel="nofollow">www.giuffre.it]
Qui è spiegato in maniera più frettolosa: [it.wikipedia.org](diritto)#Immunit.C3.A0_parlamentare
Il lodo Alfano, invece, rende improcessabili quattro cariche dello stato, ma solo fino al termine del loro mandato, mentre le guarentigie permangono anche dopo il termine del mandato.
La notizia postata ne è un esempio: Binetti e Volonté, convenuti in giudizio, contrappongono l'insindacabilità, e, in quanto chiamato a esprimersi su comunicati stampa e interviste, e perciò atti riconducibili all'attività parlamentare, il giudice deve accogliere l'istanza o sollevare il conflitto in altra sede.
Non lo farà, perché la giurisprudenza in merito alle guarentigie è univoca.
Qui ci vorrebbe l'avv.Seneca, che è più comunicativo di me.
Senecaaaaaaaaa
"........la stesura attualmente vigente, così recita: "senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a [perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza"]
// Il testo dell'articolo 68 venne profondamente modificato per effetto della legge costituzionale numero 3 del 1993, che eliminò la preesistente necessità di una previa autorizzazione della Camera di appartenenza, al fine di poter procedere penalmente nei confronti di un membro del Parlamento. Precedentemente, infatti, il contenuto dell'immunità penale in favore dei parlamentari si dimostrava ben più ampio di quanto lo sia oggi, sino ad impedire, addirittura, alla magistratura inquirente, di procedere penalmente nei confronti di un componente del Legislativo, senza una previa ed esplicita autorizzazione, da parte della Camera di appartenenza.
"Oggi, invece, per effetto della ricordata riforma, la magistratura inquirente può liberamente (e senza necessità di alcuna autorizzazione) procedere contro un parlamentare iscrivendolo, a seguito di ricezione della notitia criminis, nel registro degli indagati (art 335 c.p.p.), necessitando, tuttavia, dell'autorizzazione della Camera di appartenenza, allorché debbano essere compiuti, nei confronti del parlamentare-indagato, determinati atti, elencati tassativamente nel testo costituzionale, e comunque limitativi della sua libertà, di cui sopra. ...........
L'INSINDACABILITA': Al di là dell'apparentemente semplice enunciato costituzionale, il vero problema (cui la Corte ha tentato di fornire alcune soluzioni), è rappresentato dall' esigenza di determinare un limite preciso e riconoscibile a tale prerogativa, in modo da poterla rendere coerente con la vigenza del principio di uguaglianza ed evitando, in tal modo, la sua trasformazione in un odioso ed ingiustificato privilegio a favore di una "casta oligarchica". Molto spesso, infatti, in questi anni, la magistratura si è trovata di fronte a procedimenti, tanto di natura civile, quanto di natura penale, che implicavano la responsabilità di un membro di una Camera.
In molti di questi casi, invero, le Camere hanno assunto una posizione sostanzialmente "autodifensiva", sottraendo i loro membri al procedimento giudiziario in corso, mediante l'invocazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Più precisamente, la Camera di appartenenza del Deputato o del Senatore sottoposto a processo, ha spesso optato per porre in essere una deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, tentando di bloccare, in questo modo, l'iniziativa giudiziaria in corso. L'orientamento di fondo, seguito dalle Camere, trovava fondamento in una discutibile interpretazione estensiva dell'articolo 68, che veniva ritenuto capace di "proteggere" il parlamentare dalle conseguenze provenienti da tutti gli atti ed i comportamenti, comunque compiuti nel corso della sua attività politica. A fronte delle deliberazioni di insindacabilità operate dalla Camere, la magistratura ha, negli ultimi anni, sollevato spesso il conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte Costituzionale, lamentando una indebita interferenza, da parte del Parlamento, nell' esercizio della propria funzione giurisdizionale. In tal modo, dunque, la Consulta è stata chiamata, reiteratamente, a definire più nettamente i confini (sia di natura concettuale, che pratica) dell'istituto dell'insindacabilità parlamentare. In particolare, l'interrogativo cui la Corte ha tentato di fornire una soluzione, è se, nel rispetto dell'articolo 68 della Costituzione, debbano ritenersi "coperti" dalla insindacabilità soltanto gli atti formali e "tipici" della attività parlamentare, magari svoltisi solo all'interno dell'emiciclo parlamentare o se, al contrario, tale prerogativa possa estendersi anche all'attività esercitata non istituzionalmente ed al di fuori delle mura del "Palazzo".
Mentre, infatti, all'interno della dottrina anglosassone, l' istituto dell' insindacabilità è rimasto legato, sin dal suo esordio, ad una concezione di natura meramente spaziale (restando limitato, cioè, a quanto potesse accadere all'interno della Camera di appartenenza), nel nostro sistema si è dimostrato prevalente, per lungo tempo, un criterio di tipo funzionale, volto a "coprire" tutti i comportamenti che costituissero espressione dell'attività del parlamentare, anche se posti in essere al di fuori dei "confini" spaziali delle Camere.
Sul punto, invero, la Corte, per effetto della sentenza numero 289 del 1998, sembra aver fornito una risposta elastica e, per così dire, intermedia tra i due orientamenti (quello spaziale e quello funzionale), precisando che, sebbene nell'ombrello concettuale della "funzione svolta dai parlamentari" meritino di essere ricompresi non solo gli atti tipici, ma anche quelli presupposti e conseguenti rispetto ad essi, non vi si può comunque includere l'intera attività politica, senza residui, svolta dal parlamentare, "pena la vanificazione dell'articolo 68, comma 1, e la trasformazione di una prerogativa in un privilegio personale" .
Inoltre, la Corte, per effetto della sentenze numero 10 ed 11 del 2000, ha avuto l'occasione di precisare ulteriormente i confini inviolabili dell'istituto in parola, chiarendo che la prerogativa dell'insindacabilità non può spingersi sino a coprire, indiscriminatamente, tutte le opinioni espresse dal parlamentare in occasione della sua attività politica, ma deve, al contrario, limitarsi a quelle legate da un nesso funzionale con l'attività istituzionalmente svolta all'interno della Camera.
Ancora, per effetto della recentissima sentenza numero 176 del 2-4 maggio 2005, la Consulta ha confermato le linee dei precedenti orientamenti, affermando che, perché sussista il nesso funzionale tra la funzione parlamentare e le dichiarazioni rese dal Deputato o Senatore, non è sufficiente che le suddette dichiarazioni siano genericamente riconducibili a un contesto politico, ma è necessario che siano espresse nello svolgimento di atti qualificabili come parlamentari, anche se compiuti fuori dal Parlamento.
Discende dall'insieme di tutte queste pronunce, dunque, che l'attività politica non rientrante all'interno di questi ristretti confini concettuali, debba dirsi totalmente estranea all'area di operatività della garanzia costituzionale, cosicché, in tali evenienze, il parlamentare può dirsi, certamente, titolare di un diritto alla libera manifestazione del suo pensiero, ma nella stessa misura e con gli stessi limiti di qualunque altro cittadino, senza dunque poter evocare alcun tipo di guarentigia derivante dal proprio status istituzionale.
Diversamente, ed al di fuori di tali limiti, secondo i dicta della Consulta, assisteremmo allo scadimento di una prerogativa costituzionalmente non solo legittima ma addirittura necessaria, in un ingiustificato ed anacronistico privilegio, in favore di pochi "eletti" NON VOGLIO DIRE SE E' COME HO SOSTENUTO FINORA, FAMMI SAPERE SE POSSIAMO, !FINALMENTE!, TROVARCI D'ACCORDO...cmnq penso che ok o meno le norme sono 'codeste'....Buona Giornata a Te(divertiti!) Ciào_(:-|
Io sono favorevole all'istituto delle Guarentigie, non sono d'accordo con l'uso distorto che ne è stato fatto.
Avessimo una classe politica con un alto senso etico, l'istituto sarebbe una giusta tutela.
Il problema è che è stato usato prevalentemente per garantire impunità a delinquenti conclamati.