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"Il Canone 915 del Codex Juris Canonici recita: «Ad sacram communionem ne admittantur excommunicati et interdicti post irrogationem vel declarationem poenae aliique in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes». Vale a dire: «Non siano ammessi alla sacra comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l'irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto.».
Ora, come in tutti i testi giuridici ben fatti (e il codex Juris Canonici lo è) ciascuna parola ha un proprio senso ben preciso. In particolare, quel "manifesto" e quell',"obstinate perseverantes" non sono lì per dare spunti al professore di latino per il compito in classe di fine mese: esprimono concetti ben precisi.
L'ostinata perseveranza significa «l’esistenza di una situazione oggettiva di peccato che dura nel tempo e a cui la volontà del fedele non mette fine, non essendo necessari altri requisiti (atteggiamento di sfida, ammonizione previa, ecc.) perché si verifichi la situazione nella sua fondamentale gravità ecclesiale». E non sono io ad affermarlo forte del mio trenta in diritto canonico, bensì il Pontificio Consiglio per i problemi legislativi, nella dichiarazione che potete trovare qui.
Insomma, per farla breve: i divorziati possono accedere al Sacramento dell'Eucarestia. Chi non vi può accedere sono coloro che, divorziati o meno, vivono more uxorio con una persona che non è il coniuge legittimo (secondo il Diritto Canonico). e dato che, come tutti ben sanno, Silvio Berlusconi non vive più in istato di concubinaggio con la signora Miriam Raffaella Bartolini, ecco che non vi è motivo per cui egli non debba accedere al Sacramento."
[blog.mfisk.org]
Dai commenti [blog.mfisk.org]
"Questa interpretazione tuttavia contrasta con gli artt. 1645 e 1650 del catechismo della Chiesa cattolica (sintetizzati negli artt. 347 e 349 del compendio. In base ad essi la fornicazione e l'adulterio sono peccati gravemente contrari al Sacramento del matrimonio (e in quanto tali suscettibili di riconciliazione mediante il Sacramento della penitenza); mentre il concubinaggio impedisce di ricevere l'assoluzione sacramentale: il che ben si spiega se, facendo un paragone con il nostro diritto penale, pensiamo che i primi sono reati ormai consumati ed esauritisi, mentre il secondo è continuato e in atto. Per tale motivo, non essendo possibile il pentimento prima della cessazione del rapporto scandaloso, solo per il concubinaggio è prevista l'impossibilità di accedere alla riconciliazione e conseguentemente all'eucarestia".